النظام السياسي لايطاليا
Introduzione
L'Italia
è una Repubblica parlamentare con sistema bicamerale perfetto, quindi con identici poteri per la Camera e il Senato.
Il Presidente della Repubblica è il "Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale".
Il Governo è presieduto da un Presidente del Consiglio dei Ministri, indicato dal Capo dello Stato.
Il Presidente del Consiglio incaricato, si presenta quindi in Parlamento, per ottenerne la fiducia. Salvo scioglimenti anticipati delle Camere (prerogativa del Presidente della Repubblica ), la legislatura dura 5 anni. Il sistema elettorale è maggioritario con una quota proporzionale del 25%.
I principi fondamentali della Costituzione italiana
L'Italia
è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione; la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale dei graziecittadini, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Il Parlamento
E' composto dalla Camera dei deputati e dal Senato. Il numero dei deputati è di 630. Quello dei senatori è di 315. È di diritto senatore a vita chi è stato presidente della Repubblica. Il Parlamento ha il potere legislativo. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Il governo, su delega delle Camere, può emanare decreti che hanno valore di legge ordinaria. In casi straordinari di necessità e urgenza il governo adotta, sotto la sua responsabilità, i decreti legge che diventano immediatamente esecutivi e che devono essere convertiti in legge entro 60 giorni da Camera e Senato pena la loro decadenza.
L'attuale Parlamento e' stato eletto dopo la consultazione del 9 e 10 aprile 2006. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, costituito presso la Cassazione, ha assegnato, per la Camera dei Deputati, 340 seggi alla coalizione guidata da Romano Prodi e 277 a quella guidata da Silvio Berlusconi. Per quanto riguarda le singole liste della coalizione guidata da Romano Prodi, 220 seggi sono andati all'Ulivo: 41 a Rifondazione comunista, 18 alla Rosa nel pugno, 16 ai Comunisti italiani, 16 a Di Pietro Italia dei Valori, 15 alla Federazione dei Verdi, 10 all' Udeur e 4 alla Svp. Complessivamente al centrosinistra, alla Camera, sono andati 340 seggi. Per quanto riguarda invece le liste presenti nella coalizione guidata da Silvio Berlusconi, i seggi che sono stati attribuiti a Forza Italia sono stati 137, ad Alleanza nazionale 71, all'Udc 39, alla Lega Nord 26 e alla Democrazia cristiana Nuovo Psi 4.
Il Presidente della Repubblica
Il Capo dello Stato è eletto dal Parlamento in seduta comune e resta in carica per 7 anni. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione (la Valle d'Aosta ha un solo delegato). L'elezione avviene per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Ogni cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età può essere eletto Presidente della Repubblica. Nel caso in cui il Capo dello Stato non possa adempiere alle sue funzioni, il Presidente del Senato esercita il ruolo di supplente. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e indice le elezioni delle nuove Camere, promulga le leggi, ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere, presiede il Consiglio superiore della magistratura, può concedere la grazia e commutare le pene, nomina il Presidente del Consiglio e, su indicazione di quest'ultimo, i ministri.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità.
Il Governo
È l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che ha ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri da lui proposti. Il Consiglio dei Ministri costituisce un organo collegiale a se stante. I Ministri sono responsabili, individualmente, degli atti dei loro dicasteri e collegialmente di quelli deliberati dal Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Il governo deve avere la fiducia delle due Camere e ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Il governo può presentare sue proposte di legge al Parlamento. Il presidente del Consiglio può emanare sue direttive su materie specifiche o decreti del Presidente del Consiglio. I Ministri, nell'ambito delle loro specifiche competenze, possono firmare decreti ministeriali.
La Corte Costituzionale
E' composta da 15 giudici nominati per un terzo dal presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative. La Corte giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e delle regioni, sulle accuse promosse contro il Capo dello Stato, a norma della Costituzione.
Ordinamento della Repubblica
L’ordinamento della Repubblica è l’organizzazione complessiva dello Stato italiano che si fonda sui seguenti organi costituzionali
:
il Parlamento
, cui spetta la funzione legislativa cioè quella di fare le leggi
;
il Governo,
cui spetta la funzione esecutiva, cioè quella di attuare in concreto gli indirizzi espressi con legge del Parlamento
;
il Presidente della Repubblica,
capo dello Stato e vertice dell’ordinamento
;
la Corte Costituzionale,
cui spetta di garantire la conformità delle leggi (ordinarie, regionali, decreti legge e decreti legislativi, leggi costituzionali e di revisione costituzionale) rispetto alla Costituzione;
l’Ordinamento giudiziario o Magistratura, cui spetta la funzione giurisdizionale ossia la potestà, pubblica ed autonoma, volta a garantire la concreta applicazione delle norme che costituiscono l’ordinamento giuridico.
Ordinamento giudiziario
S’intende quel complesso di norme che regolano in modo autonomo e completo gli uffici giudiziari e lo status delle persone ad essi addette (Magistratura). Le norme dell’ordinamento giudiziario non sono contenute in un solo testo legislativo, ma in numerose e spesso mal coordinate disposizioni, molte delle quali hanno inciso sul R.D. 12/41, che rappresenta il testo base in materia.
L’Ordinamento giudiziario regola soltanto gli organi della giurisdizione ordinaria, mentre le giurisdizioni speciali sono regolate da leggi speciali
.
Ordinamento giuridico
L’ordinamento giuridico è l’insieme di norme giuridiche, dell’apparato organizzativo e dei soggetti istituzionali che assicurano la produzione, l’osservanza e l’applicazione delle regole necessarie per assicurare una pacifica convivenza all’interno di una comunità
.
Si distinguono gli ordinamenti giuridici di Common Law (ad esempio, il Regno Unito) da quelli di Civil Law.
Caratteristica degli ordinamenti di Common Law è quella di basarsi su un tessuto di regole, molte delle quali non scritte, ossia non contenute in testi normativi bensì in decisioni giurisprudenziali e basate su affermazioni di principi tratti per lo più dall’esperienza, dalle consuetudini, dalla prassi.
Sono ordinamenti di Civil Law invece, quelli che, come il caso italiano, sono fortemente legati ad un sistema di regole di diritto scritte, per cui è norma giuridica esclusivamente quella contenuta in atti normativi riconosciuti come fonte di diritto dall’ordinamento. La consuetudine, fonte di diritto non scritto, in questi ordinamenti è valida solo e nella misura in cui viene richiamata dalla legge.
Organi costituzionali nell’ordinamento italiano
Gli organi costituzionali sono quegli organi i cui poteri sono previsti nella Costituzione e caratterizzati dal fatto di non essere subordinati a nessun altro e dunque di essere formalmente eguali e indipendenti.
Sono organi costituzionali dell’ordinamento italiano: il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale e la Magistratura.
Parlamento
Il Parlamento è un organo costituzionale composto da due Camere o rami: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. E’ un organo bicamerale rappresentativo nel senso che, più degli altri organi costituzionali, rispecchia la volontà politica del popolo inteso come corpo elettorale, da cui è eletto nella quasi totalità dei suoi membri.
Il Parlamento è composto da 630 deputati e 315 senatori elettivi, e il numero non può variare, qualunque sia l’entità della popolazione.
Ciascuna Camera, per ben funzionare, dispone di un Regolamento interno e di un Presidente, che ha soprattutto il compito di garantire i diritti delle minoranze e delle maggioranze e la massima imparzialità.
Ciascuna Camera è organizzata in gruppi parlamentari. Ogni partito ha il suo gruppo che in ciascuna Camera riunisce gli eletti nelle liste. Esistono anche i gruppi c.d. misti che raccolgono i parlamentari che non fanno parte di gruppi partitici. La partecipazione ad un gruppo è obbligatoria per ogni parlamentare.
Oltre ai gruppi parlamentari ci sono delle Commissioni parlamentari che possono essere permanenti e di inchiesta.
Le due Camere hanno di regola poteri identici (ad es. le leggi devono essere approvate da entrambe), ma lavorano in maniera separata.
Solo in alcuni casi eccezionali previsti dalla Costituzione le due Camere si riuniscono in seduta comune, cioé quando deliberano su
:
l’elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica;
la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione;
la nomina di cinque giudici della Corte costituzionale;
la nomina di dieci componenti il Consiglio superiore della magistratura (CSM).
Al Parlamento spetta il potere di esprimere la volontà politica degli elettori trasfondendola in norme giuridiche.
L’attività principale delle due Camere è quella legislativa ovvero di deliberare l’approvazione delle leggi.
Parlamento Europeo
Il Parlamento Europeo riunisce i rappresentanti dei 370 milioni di cittadini dell'Unione Europea. Dal 1979 i parlamentari sono eletti a suffragio universale diretto. I seggi sono attualmente 626, ripartiti tra gli Stati membri in funzione della consistenza delle rispettive popolazioni
.
Le principali funzioni del Parlamento Europeo sono:
esaminare le proposte della Commissione e partecipare insieme al Consiglio nel processo legislativo, anche in qualità di colegislatore, secondo modalità differenti (procedura di codecisione, di cooperazione, parere conforme, parere semplice, ecc.);
esercitare un potere di controllo sulle attività dell'Unione attraverso l'investitura della Commissione Europea (e la facoltà di censurarla), nonché attraverso interrogazioni scritte od orali che possono essere rivolte alla Commissione e al Consiglio;
condividere con il Consiglio l’esercizio del potere di bilancio: il Parlamento vota il bilancio annuale, lo rende esecutivo attraverso la firma del Presidente del Parlamento e ne controlla l'esecuzione.
Il Parlamento Europeo nomina inoltre il mediatore europeo, che ha il compito di ricevere i reclami dei cittadini dell'Unione riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'operato delle istituzioni o degli organi comunitari. Può infine creare commissioni temporanee d’inchiesta, la cui competenza non si limita all'attività delle istituzioni comunitarie, ma può essere estesa anche all'operato degli Stati membri nell'attuazione delle politiche comunitarie.
Il trattato di Amsterdam ha semplificato le procedure legislative, arrivando quasi a sopprimere la procedura di cooperazione e prevedendo una considerevole estensione del campo di applicazione della c.d. procedura di codecisione.
Il trattato di Nizza, entrato in vigore il 1° febbraio 2003, ha rafforzato il ruolo di colegislatore del Parlamento, attuando un’ulteriore estensione della procedura di codecisione. Il trattato ha inoltre accordato al Parlamento il diritto di presentare ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee alle stesse condizioni previste per le altre istituzioni.
In vista dell'allargamento dell’Unione Europea, il trattato di Nizza ha anche fissato il numero massimo dei deputati a 732, a partire dalle prossime elezioni che si terranno nel giugno 2004.
È anche prevista una nuova ripartizione dei seggi tra gli Stati membri e i paesi aderenti che il 1° maggio 2004 entreranno a far parte dell’Unione: essi sono Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria. La nuova ripartizione è frutto di un compromesso tra realtà demografica e uguaglianza degli Stati membri raggiunto grazie al rispetto del principio della rappresentanza adeguata dei popoli.
Il referendum è abrogativo quando è indetto al fine di deliberare circa l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge. Esso può essere richiesto da 500.000 elettori o 5 Consigli regionali
.
Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo leggi di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
.
Ci sono anche delle forme di referendum che possono essere svolte a livello regionale e comunale o locale.
regolamenti del Presidente del Consiglio (D.P.C.M.)
, emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue funzioni;
regolamenti ministeriali (D.M.)
, emanati dai singoli ministri nell'ambito delle competenze del dicastero o Ministero che presiedono;
regolamenti interministeriali (D.P.C.M.)
, emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e riguardanti materie afferenti a più Ministeri.
A seconda del contenuto si distinguono in:
regolamenti di esecuzione
, adottati per regolare le modalità di esecuzione di una legge senza introdurre novità giuridiche sostanziali e senza creare nuovi diritti, obblighi o doveri a carico dei cittadini
;
regolamenti di attuazione e integrazione
, adottati per integrare o attuare i principi contenuti all'interno di una legge o decreto legislativo, sempre che si tratti di materie non coperte da una riserva di legge assoluta;
regolamenti indipendenti
, con cui il Governo detta norme nei più svariati settori di interesse pubblico al di là di quanto già previsto dalla legge, determinando spesso nuovi diritti e doveri dei cittadini;
regolamenti delegati
, finalizzati a permettere un processo di delegificazione. Essi sono emanati dal Governo su delega del Parlamento e disciplinano ex novo una materia precedentemente disciplinata da norma primaria abrogandola per espressa previsione contenuta nella delega (norma primaria).
Sottosegretario
I sottosegretari sono istituiti dal Governo e nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro che il sottosegretario deve coadiuvare, sentito il Consiglio dei Ministri. Sono incaricati di coadiuvare i Ministri nello svolgimento ed espletamento delle attività amministrative loro attribuite
.
Essendo legati al Governo, seguono la sua sorte e, pertanto, in caso di sfiducia, sono tenuti a dimettersi insieme con i membri del Governo stesso
.
La figura del sottosegretario è stata disciplinata e regolata dalla legge 400 del 1988.
UE - Unione Europea
L’Unione Europea è organismo sovranazionale, che da una parte comprende le due Comunità (fine al 2002 erano tre) e dall’altra contempla obiettivi e strumenti ulteriori rispetto a quelli conferiti dagli Stati alle due Comunità.
Le attività dell’Unione Europea sono numerose ed articolate e sono convenzionalmente rappresentate in maniera schematica dai c.d. tre pilastri. Il primo pilastro è costituito dalle politiche svolte dalle due Comunità e in materia di giustizia e affari interni (GAI), il secondo è costituito dalla politica estera e di sicurezza comune (PESC) ed il terzo dalla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Gli organi comuni dell’Unione Europea ossia quelli che, pur essendo della Comunità Europea, operano anche per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione sono
:
il Consiglio dei ministri
, ora chiamato Consiglio dell’Unione Europea, che esercita il potere normativo, adottando gli atti
;
la Commissione Europea
, cui compete la funzione esecutiva
;
il Parlamento Europeo,
che oltre ad avere funzioni consultive partecipa al processo per l’adozione degli atti comunitari
;
la Corte di Giustizia
e il Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, con funzioni giurisdizionali
;
la Corte dei Conti
, con compiti di controllo sulla gestione finanziaria.
Organo esclusivo dell’Unione Europea invece è il Consiglio Europeo.
Oltre a questi organismi essenziali, sono stati istituiti anche alcuni organi ausiliari
:
il Comitato economico sociale
, composto dai rappresentanti di categorie economiche sociali
;
il Comitato delle Regioni
, composto dai rappresentanti delle collettività regionali e locali, con potere consultivo per l’adozione degli atti comunitari nelle materie che le riguardano
;
la Banca Europea per gli Investimenti
, che finanzia progetti di investimento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione
;
la Banca Centrale Europea
, con il compito di vigilare sulla stabilità dell’euro, determinando altresì il volume delle emissioni monetarie.
Gli obiettivi principali secondo il Trattato sull’Unione sono:
promuovere il progresso economico e sociale equilibrato attraverso la creazione di uno spazio senza frontiere interne;
rafforzare la politica di coesione economica e sociale;
instaurare un’Unione Economica e Monetaria;
affermare sulla scena internazionale un’identità europea in materia di sicurezza e di difesa;
rafforzare la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini degli Stati membri attraverso l’istituzione di una cittadinanza europea;
sviluppare una cooperazione in ambito europeo in materia di giustizia e affari interni.
Introduzione
L'Italia
è una Repubblica parlamentare con sistema bicamerale perfetto, quindi con identici poteri per la Camera e il Senato.
Il Presidente della Repubblica è il "Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale".
Il Governo è presieduto da un Presidente del Consiglio dei Ministri, indicato dal Capo dello Stato.
Il Presidente del Consiglio incaricato, si presenta quindi in Parlamento, per ottenerne la fiducia. Salvo scioglimenti anticipati delle Camere (prerogativa del Presidente della Repubblica ), la legislatura dura 5 anni. Il sistema elettorale è maggioritario con una quota proporzionale del 25%.
I principi fondamentali della Costituzione italiana
L'Italia
è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione; la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale dei graziecittadini, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Il Parlamento
E' composto dalla Camera dei deputati e dal Senato. Il numero dei deputati è di 630. Quello dei senatori è di 315. È di diritto senatore a vita chi è stato presidente della Repubblica. Il Parlamento ha il potere legislativo. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Il governo, su delega delle Camere, può emanare decreti che hanno valore di legge ordinaria. In casi straordinari di necessità e urgenza il governo adotta, sotto la sua responsabilità, i decreti legge che diventano immediatamente esecutivi e che devono essere convertiti in legge entro 60 giorni da Camera e Senato pena la loro decadenza.
L'attuale Parlamento e' stato eletto dopo la consultazione del 9 e 10 aprile 2006. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, costituito presso la Cassazione, ha assegnato, per la Camera dei Deputati, 340 seggi alla coalizione guidata da Romano Prodi e 277 a quella guidata da Silvio Berlusconi. Per quanto riguarda le singole liste della coalizione guidata da Romano Prodi, 220 seggi sono andati all'Ulivo: 41 a Rifondazione comunista, 18 alla Rosa nel pugno, 16 ai Comunisti italiani, 16 a Di Pietro Italia dei Valori, 15 alla Federazione dei Verdi, 10 all' Udeur e 4 alla Svp. Complessivamente al centrosinistra, alla Camera, sono andati 340 seggi. Per quanto riguarda invece le liste presenti nella coalizione guidata da Silvio Berlusconi, i seggi che sono stati attribuiti a Forza Italia sono stati 137, ad Alleanza nazionale 71, all'Udc 39, alla Lega Nord 26 e alla Democrazia cristiana Nuovo Psi 4.
Il Presidente della Repubblica
Il Capo dello Stato è eletto dal Parlamento in seduta comune e resta in carica per 7 anni. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione (la Valle d'Aosta ha un solo delegato). L'elezione avviene per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Ogni cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età può essere eletto Presidente della Repubblica. Nel caso in cui il Capo dello Stato non possa adempiere alle sue funzioni, il Presidente del Senato esercita il ruolo di supplente. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e indice le elezioni delle nuove Camere, promulga le leggi, ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere, presiede il Consiglio superiore della magistratura, può concedere la grazia e commutare le pene, nomina il Presidente del Consiglio e, su indicazione di quest'ultimo, i ministri.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità.
Il Governo
È l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che ha ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri da lui proposti. Il Consiglio dei Ministri costituisce un organo collegiale a se stante. I Ministri sono responsabili, individualmente, degli atti dei loro dicasteri e collegialmente di quelli deliberati dal Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Il governo deve avere la fiducia delle due Camere e ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Il governo può presentare sue proposte di legge al Parlamento. Il presidente del Consiglio può emanare sue direttive su materie specifiche o decreti del Presidente del Consiglio. I Ministri, nell'ambito delle loro specifiche competenze, possono firmare decreti ministeriali.
La Corte Costituzionale
E' composta da 15 giudici nominati per un terzo dal presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative. La Corte giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e delle regioni, sulle accuse promosse contro il Capo dello Stato, a norma della Costituzione.
Ordinamento della Repubblica
L’ordinamento della Repubblica è l’organizzazione complessiva dello Stato italiano che si fonda sui seguenti organi costituzionali
:
il Parlamento
, cui spetta la funzione legislativa cioè quella di fare le leggi
;
il Governo,
cui spetta la funzione esecutiva, cioè quella di attuare in concreto gli indirizzi espressi con legge del Parlamento
;
il Presidente della Repubblica,
capo dello Stato e vertice dell’ordinamento
;
la Corte Costituzionale,
cui spetta di garantire la conformità delle leggi (ordinarie, regionali, decreti legge e decreti legislativi, leggi costituzionali e di revisione costituzionale) rispetto alla Costituzione;
l’Ordinamento giudiziario o Magistratura, cui spetta la funzione giurisdizionale ossia la potestà, pubblica ed autonoma, volta a garantire la concreta applicazione delle norme che costituiscono l’ordinamento giuridico.
Ordinamento giudiziario
S’intende quel complesso di norme che regolano in modo autonomo e completo gli uffici giudiziari e lo status delle persone ad essi addette (Magistratura). Le norme dell’ordinamento giudiziario non sono contenute in un solo testo legislativo, ma in numerose e spesso mal coordinate disposizioni, molte delle quali hanno inciso sul R.D. 12/41, che rappresenta il testo base in materia.
L’Ordinamento giudiziario regola soltanto gli organi della giurisdizione ordinaria, mentre le giurisdizioni speciali sono regolate da leggi speciali
.
Ordinamento giuridico
L’ordinamento giuridico è l’insieme di norme giuridiche, dell’apparato organizzativo e dei soggetti istituzionali che assicurano la produzione, l’osservanza e l’applicazione delle regole necessarie per assicurare una pacifica convivenza all’interno di una comunità
.
Si distinguono gli ordinamenti giuridici di Common Law (ad esempio, il Regno Unito) da quelli di Civil Law.
Caratteristica degli ordinamenti di Common Law è quella di basarsi su un tessuto di regole, molte delle quali non scritte, ossia non contenute in testi normativi bensì in decisioni giurisprudenziali e basate su affermazioni di principi tratti per lo più dall’esperienza, dalle consuetudini, dalla prassi.
Sono ordinamenti di Civil Law invece, quelli che, come il caso italiano, sono fortemente legati ad un sistema di regole di diritto scritte, per cui è norma giuridica esclusivamente quella contenuta in atti normativi riconosciuti come fonte di diritto dall’ordinamento. La consuetudine, fonte di diritto non scritto, in questi ordinamenti è valida solo e nella misura in cui viene richiamata dalla legge.
Organi costituzionali nell’ordinamento italiano
Gli organi costituzionali sono quegli organi i cui poteri sono previsti nella Costituzione e caratterizzati dal fatto di non essere subordinati a nessun altro e dunque di essere formalmente eguali e indipendenti.
Sono organi costituzionali dell’ordinamento italiano: il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale e la Magistratura.
Parlamento
Il Parlamento è un organo costituzionale composto da due Camere o rami: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. E’ un organo bicamerale rappresentativo nel senso che, più degli altri organi costituzionali, rispecchia la volontà politica del popolo inteso come corpo elettorale, da cui è eletto nella quasi totalità dei suoi membri.
Il Parlamento è composto da 630 deputati e 315 senatori elettivi, e il numero non può variare, qualunque sia l’entità della popolazione.
Ciascuna Camera, per ben funzionare, dispone di un Regolamento interno e di un Presidente, che ha soprattutto il compito di garantire i diritti delle minoranze e delle maggioranze e la massima imparzialità.
Ciascuna Camera è organizzata in gruppi parlamentari. Ogni partito ha il suo gruppo che in ciascuna Camera riunisce gli eletti nelle liste. Esistono anche i gruppi c.d. misti che raccolgono i parlamentari che non fanno parte di gruppi partitici. La partecipazione ad un gruppo è obbligatoria per ogni parlamentare.
Oltre ai gruppi parlamentari ci sono delle Commissioni parlamentari che possono essere permanenti e di inchiesta.
Le due Camere hanno di regola poteri identici (ad es. le leggi devono essere approvate da entrambe), ma lavorano in maniera separata.
Solo in alcuni casi eccezionali previsti dalla Costituzione le due Camere si riuniscono in seduta comune, cioé quando deliberano su
:
l’elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica;
la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione;
la nomina di cinque giudici della Corte costituzionale;
la nomina di dieci componenti il Consiglio superiore della magistratura (CSM).
Al Parlamento spetta il potere di esprimere la volontà politica degli elettori trasfondendola in norme giuridiche.
L’attività principale delle due Camere è quella legislativa ovvero di deliberare l’approvazione delle leggi.
Parlamento Europeo
Il Parlamento Europeo riunisce i rappresentanti dei 370 milioni di cittadini dell'Unione Europea. Dal 1979 i parlamentari sono eletti a suffragio universale diretto. I seggi sono attualmente 626, ripartiti tra gli Stati membri in funzione della consistenza delle rispettive popolazioni
.
Le principali funzioni del Parlamento Europeo sono:
esaminare le proposte della Commissione e partecipare insieme al Consiglio nel processo legislativo, anche in qualità di colegislatore, secondo modalità differenti (procedura di codecisione, di cooperazione, parere conforme, parere semplice, ecc.);
esercitare un potere di controllo sulle attività dell'Unione attraverso l'investitura della Commissione Europea (e la facoltà di censurarla), nonché attraverso interrogazioni scritte od orali che possono essere rivolte alla Commissione e al Consiglio;
condividere con il Consiglio l’esercizio del potere di bilancio: il Parlamento vota il bilancio annuale, lo rende esecutivo attraverso la firma del Presidente del Parlamento e ne controlla l'esecuzione.
Il Parlamento Europeo nomina inoltre il mediatore europeo, che ha il compito di ricevere i reclami dei cittadini dell'Unione riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'operato delle istituzioni o degli organi comunitari. Può infine creare commissioni temporanee d’inchiesta, la cui competenza non si limita all'attività delle istituzioni comunitarie, ma può essere estesa anche all'operato degli Stati membri nell'attuazione delle politiche comunitarie.
Il trattato di Amsterdam ha semplificato le procedure legislative, arrivando quasi a sopprimere la procedura di cooperazione e prevedendo una considerevole estensione del campo di applicazione della c.d. procedura di codecisione.
Il trattato di Nizza, entrato in vigore il 1° febbraio 2003, ha rafforzato il ruolo di colegislatore del Parlamento, attuando un’ulteriore estensione della procedura di codecisione. Il trattato ha inoltre accordato al Parlamento il diritto di presentare ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee alle stesse condizioni previste per le altre istituzioni.
In vista dell'allargamento dell’Unione Europea, il trattato di Nizza ha anche fissato il numero massimo dei deputati a 732, a partire dalle prossime elezioni che si terranno nel giugno 2004.
È anche prevista una nuova ripartizione dei seggi tra gli Stati membri e i paesi aderenti che il 1° maggio 2004 entreranno a far parte dell’Unione: essi sono Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria. La nuova ripartizione è frutto di un compromesso tra realtà demografica e uguaglianza degli Stati membri raggiunto grazie al rispetto del principio della rappresentanza adeguata dei popoli.
Il referendum è abrogativo quando è indetto al fine di deliberare circa l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge. Esso può essere richiesto da 500.000 elettori o 5 Consigli regionali
.
Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo leggi di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
.
Ci sono anche delle forme di referendum che possono essere svolte a livello regionale e comunale o locale.
regolamenti del Presidente del Consiglio (D.P.C.M.)
, emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue funzioni;
regolamenti ministeriali (D.M.)
, emanati dai singoli ministri nell'ambito delle competenze del dicastero o Ministero che presiedono;
regolamenti interministeriali (D.P.C.M.)
, emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e riguardanti materie afferenti a più Ministeri.
A seconda del contenuto si distinguono in:
regolamenti di esecuzione
, adottati per regolare le modalità di esecuzione di una legge senza introdurre novità giuridiche sostanziali e senza creare nuovi diritti, obblighi o doveri a carico dei cittadini
;
regolamenti di attuazione e integrazione
, adottati per integrare o attuare i principi contenuti all'interno di una legge o decreto legislativo, sempre che si tratti di materie non coperte da una riserva di legge assoluta;
regolamenti indipendenti
, con cui il Governo detta norme nei più svariati settori di interesse pubblico al di là di quanto già previsto dalla legge, determinando spesso nuovi diritti e doveri dei cittadini;
regolamenti delegati
, finalizzati a permettere un processo di delegificazione. Essi sono emanati dal Governo su delega del Parlamento e disciplinano ex novo una materia precedentemente disciplinata da norma primaria abrogandola per espressa previsione contenuta nella delega (norma primaria).
Sottosegretario
I sottosegretari sono istituiti dal Governo e nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro che il sottosegretario deve coadiuvare, sentito il Consiglio dei Ministri. Sono incaricati di coadiuvare i Ministri nello svolgimento ed espletamento delle attività amministrative loro attribuite
.
Essendo legati al Governo, seguono la sua sorte e, pertanto, in caso di sfiducia, sono tenuti a dimettersi insieme con i membri del Governo stesso
.
La figura del sottosegretario è stata disciplinata e regolata dalla legge 400 del 1988.
UE - Unione Europea
L’Unione Europea è organismo sovranazionale, che da una parte comprende le due Comunità (fine al 2002 erano tre) e dall’altra contempla obiettivi e strumenti ulteriori rispetto a quelli conferiti dagli Stati alle due Comunità.
Le attività dell’Unione Europea sono numerose ed articolate e sono convenzionalmente rappresentate in maniera schematica dai c.d. tre pilastri. Il primo pilastro è costituito dalle politiche svolte dalle due Comunità e in materia di giustizia e affari interni (GAI), il secondo è costituito dalla politica estera e di sicurezza comune (PESC) ed il terzo dalla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Gli organi comuni dell’Unione Europea ossia quelli che, pur essendo della Comunità Europea, operano anche per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione sono
:
il Consiglio dei ministri
, ora chiamato Consiglio dell’Unione Europea, che esercita il potere normativo, adottando gli atti
;
la Commissione Europea
, cui compete la funzione esecutiva
;
il Parlamento Europeo,
che oltre ad avere funzioni consultive partecipa al processo per l’adozione degli atti comunitari
;
la Corte di Giustizia
e il Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, con funzioni giurisdizionali
;
la Corte dei Conti
, con compiti di controllo sulla gestione finanziaria.
Organo esclusivo dell’Unione Europea invece è il Consiglio Europeo.
Oltre a questi organismi essenziali, sono stati istituiti anche alcuni organi ausiliari
:
il Comitato economico sociale
, composto dai rappresentanti di categorie economiche sociali
;
il Comitato delle Regioni
, composto dai rappresentanti delle collettività regionali e locali, con potere consultivo per l’adozione degli atti comunitari nelle materie che le riguardano
;
la Banca Europea per gli Investimenti
, che finanzia progetti di investimento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione
;
la Banca Centrale Europea
, con il compito di vigilare sulla stabilità dell’euro, determinando altresì il volume delle emissioni monetarie.
Gli obiettivi principali secondo il Trattato sull’Unione sono:
promuovere il progresso economico e sociale equilibrato attraverso la creazione di uno spazio senza frontiere interne;
rafforzare la politica di coesione economica e sociale;
instaurare un’Unione Economica e Monetaria;
affermare sulla scena internazionale un’identità europea in materia di sicurezza e di difesa;
rafforzare la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini degli Stati membri attraverso l’istituzione di una cittadinanza europea;
sviluppare una cooperazione in ambito europeo in materia di giustizia e affari interni.
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