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venerdì, marzo 28, 2008

IL DIRITTO DI ASILO / حقّ اللّجوء


حقّ اللّجوء
من له الحقّ فيه
كيف يتمّ الحصول عليه
1.6.1 من له الحقّ فيه

يضمن الدّستور الإيطالي للأجنبي حقّ اللّجوء في حالة عدم تمتّعه بالحرّية و الدّيمقراطيّة في بلده[حرّية الفكر, الدّين, الرّأي, التّعبير].

عوائق الحصول على حقّ اللّجوء:
أن يكون الشّخص معروف كلاجإ في بلد آخر؛
أن يكون قادما من أحد الدّول المشتركة في اتّفاقيّة جنيفرا و أن يكون أقام فيها أكثر من سنة؛
أن يكون اللاّجىء مرتكبا لأحد الجرائم ضدّ سلام و أمن الإنسانيّة, جرائم الحرب أو جرائم أخرى خطيرة في الدّولة الّتي استقبلته.

شرط أساسي حتّى يستطيع الأجنبي التّمتّع بحقّ اللّجوء أن قد دخل للأراضي الإيطاليّة. و لكن لا يستطيع حرس الحدود منع اللاّجئين من دخول إيطاليا حتّى لو لم تتوفر لديهم الوثائق اللازمة .

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1.6.2 كيف يتمّ الحصول عليه
الوثائق ألازمة:

يجب أن يقدّم الشّخص طلب اللجوء للمباحث العامّة خلال ثمانية[8]أيّام من دخوله إيطاليا, أو يقدّم الطّلب مباشرة إلى شرطة الحدود و الّتي تتكفل بإعلام أقرب مباحث عامة أو إلى مباحث المقاطعة الّتي سيقيم فيها اللاجأ.

و يقدم مع الطّلب:
شرح و توضيح الأسباب الّتي دفعت الشّخص لطلب اللّجوء؛
وثيقة فيها البيانات الشّخصيّة للشّخص؛
ثلاث[3]صور فوتوغرافيّة شخصيّة.
إجراءات الاعتراف بحقّ اللّجوء

يجب أن ترسل المباحث العامّة خلال سبعة[7]أيّام من تقديم طّلب حقّ اللّجوء إلى الهيئة المركزيّة الّتي ستنعقد في مدينة روما بعد استدعاء اللاّجأ لسماعه بصفة شخصيّة و معرفة ظروف الطّلب و في الوقت نفسه تصدر المباحث سماح إقامة مدوّن عليه عبارة[في انتظار حقّ اللّجوء السياسي ]و يسري مفعول هذا السماح لمدّة شهرين, و هو قابل للتّجديد آليا إلى أن يتمّ إعلان قرار الهيأة؛

تسحب المباحث جواز السّفر للشّخص و تأخذ بوصماته. للاجئين المعترف بهم و الذين يعانون من أزمة مالية لهم الحق في مساعدة ماليّة قدرها .......................في اليوم لمدّة خمس و أربعون يوما, و يقدّم مطلب المساعدة الماليّة في نفس الوقت الّذي يقدّم فيه مطلب اللّجوء.

تعلن الهيأة قرارها على طلب حقّ اللّجوء خلال خمسة عشر يوما من سماع الشّخص و يرسل قرار الهيأة إلى المباحث العامة الّتي تتولّى إبلاغ صاحب الطّلب بمحتواه؛

إذا وافقت الهيأة على طلب اللّجوء يعلن الشّخص لاجئا سياسيّا و يزوّد بشهادة خاصة ذات أهمية إذ تمكنه من الحصول على الوثائق المدنية مثل السماح بالإقامة و الشهادات المدنية و وثائق السفر و بشهادة سجلّ مدني للتّمتّع بحقوق مختلفة (الالتحاق العائلي, الحصول على الجنسيّة في بعد خمس سنوات
1.6 IL DIRITTO DI ASILO
Chi ne ha diritto
Come si ottiene
1.6.1 CHI NE HA DIRITTO

La Costituzione Italiana garantisce allo straniero il diritto d'asilo nel caso in cui questi non goda nel suo Paese delle libertà democratiche (libertà di pensiero, di religione, di opinione, di movimento, di espressione).

Sono d'impedimento al riconoscimento del diritto d'asilo:
ssere già stato riconosciuto come rifugiato in un altro stato;
provenire da uno stato che ha aderito alla Convenzione di Ginevra nel quale egli abbia trascorso un periodo di soggiorno superiore ad un anno;
aver commesso un crimine contro la pace o l'umanità, un crimine di guerra o un crimine grave nel Paese di accoglienza;
essere stato condannato in Italia per uno dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio (art.380cpp), ovvero risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenente ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti o ad organizzazioni terroriste.

Condizione essenziale affinché lo straniero possa effettivamente godere del diritto di asilo è l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana. La polizia di frontiera non può impedire ai rifugiati l'ingresso in Italia, anche se privi dei necessari ********i.

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1.6.2 COME SI OTTIENE
********I NECESSARI

La domanda di riconoscimento della condizione di rifugiato deve essere effettuata entro 8 giorni dall'ingresso in Italia o direttamente alla polizia di frontiera, che provvederà a trasmetterla alla Questura più vicina, o alla Questura della provincia ove si intende risiedere.

Alla domanda bisogna allegare:
una dichiarazione per spiegare i motivi per i quali si chiede il diritto d'asilo;
un modulo prestampato compilato;
3 foto tessera.
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO D'ASILO

La Questura competente per territorio deve inviare entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta la domanda alla Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato, la quale convocherà a Roma, per l'audizione personale, lo straniero richiedente. Nel frattempo la Questura rilascia un permesso di soggiorno con la dicitura “richiesta di asilo politico”, valido due mesi, automaticamente rinnovabile fino alla notifica della decisione della Commissione. Con l'adozione del regolamento d'attuazione della legge 189/02 (cd Bossi-Fini), la decisione sull'accoglimento della domanda di asilo verrà adottata da Commissioni territoriali su base provinciale che sostituiranno l'attuale Commissione centrale ed avranno sede presso le Prefetture (Uffici Territoriali del Governo). La Commissione centrale (ora Commissione Nazionale per il diritto di asilo) mantiene compiti di indirizzo e coordinamento

Il passaporto nazionale dello straniero viene ritirato dalla Questura, che provvede a fotografare lo straniero e a prendere le sue impronte digitali.

Per i rifugiati riconosciuti in stato di indigenza è previsto un contributo di prima assistenza di € al giorno per 45 giorni; la richiesta di tale contributo va necessariamente effettuata insieme alla richiesta di asilo politico.

Entro 15 giorni dall'audizione la Commissione si pronuncia sulla richiesta; il provvedimento motivato viene inviato alla Questura di competenza, che provvede a notificarlo all'interessato.

Se la richiesta di asilo viene accolta dalla Commissione, lo straniero viene riconosciuto rifugiato politico e gli viene consegnato apposito certificato. Quest'ultimo è necessario per ottenere i ********i amministrativi (permesso di soggiorno, certificati anagrafici e ********o di viaggio) e per godere di vari diritti (ricongiungimento familiare, acquisizione della cittadinanza 5 anni).
NOTIZIE UTILI
Il provvedimento di rifiuto del diritto d'asilo può essere impugnato, per legittimità o per merito, entro 30 giorni dalla notifica dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Per questo ricorso è necessaria l'assistenza di un avvocato (cfr. cap. VII).
Il richiedente che vede respinta la propria domanda di riconoscimento o il ricorso al TAR deve lasciare il territorio italiano, a meno che non abbia altro titolo di soggiorno; infatti il provvedimento di rifiuto viene notificato in genere insieme ad un invito a lasciare il territorio o ad un decreto di espulsione. Quindi lo straniero che voglia fare ricorso contro il provvedimento di rifiuto del diritto d'asilo deve impugnare allo stesso tempo anche il decreto d'espulsione.
Lo straniero durante la procedura di riconoscimento del diritto di asilo non può essere punito per irregolare ingresso nel territorio italiano e non può essere espulso se non per motivi eccezionali di sicurezza nazionale o ordine pubblico.

N.B. La nuova procedura, che dovrebbe entrare in vigore a seguito dell'adozione del regolamento di attuazione della legge 189/02 (cd Bossi-Fini)pur stabilendo in astratto che il richiedente asilo non possa essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda, prevede specifiche ipotesi di trattenimento (assai discrezionali) in appositi “centri di identificazione” allo scopo di
verificare la nazionalità o l'identità del richiedente in assenza di ********i o di ritenuta falsità degli stessi;
verificare gli elementi posti a base della domanda se non immediatamente reperibili;
accertare la competenza dello Stato italiano nella pendenza del provvedimento.

È previsto inoltre il trattenimento obbligatorio qualora
il richiedente sia stato fermato nel tentativo di eludere o poco dopo aver eluso i controlli di frontiera o comunque in condizioni di soggiorno irregolare;
il richiedente sia stato già destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento (in questo caso il trattenimento avviene negli ordinari Centri di Permanenza Temporanea


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