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venerdì, marzo 28, 2008

ACCESSO AL LAVORO / المدخل إلى العمل


المدخل إلى العمل
عناصر عامة
عقد الإقامة
التشغيل
3.1.1 عناصر عامة

تضمن الجمهورية الإيطالية لكل العمال الأجانب و عائلاتهم المساواة في المعاملة والحقوق مع العمال الإيطاليين بشرط أن تكون إقامتهم قانونية.

تحدد الدولة سنويا عن طريق إصدار بيان خاص عدد الأجانب الذين يمكن إدخالهم إلى إيطاليا للقيام بعمل متواصل, أيضا لضرورة العمل الموسمي و العمل الحر. مع الأخذ بعين الاعتبار حالات الالتحاق العائلي. و يمكن إصدار بيانات أخرى خلال السنة إذا اقتضى الأمر ذلك.

تسلم تأشيرات الدخول و السماح بالإقامة للعمل المتواصل و العمل الموسمي و العمل الحرفي حدود الأعداد المقررة. في حالة عدم إشهار بيان البرمجة السنوي, يمكن لرئيس مجلس الوزراء إصدار بيان خاص يكون في حدود النسب المحددة في السنة الماضية.

لدخول الأجنبي مجال العمل يجب أن تكون في حوزته أوراق السماح له بالدخول إلى إيطاليا, وهي:
جواز السفر أو وثيقة تعادله؛
تأشيرة الدخول صادرة ؛
السماح بالإقامة.

يسلم السماح بالإقامة لغرض العمل عندما يتوفر عقد الإقامة لغرض العمل.

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3.1.2 عقد الإقامة

يجب أن يحتوي عقد العمل لغرض العمل على:
ضمان سكن لائق للعامل من قبل صاحب العمل؛
تعهد صاحب العمل بالتكلف بمصاريف عودة العامل إلى البلد الذي قدم منه.

يسجل عقد الإقامة لغرض العمل لدى الإدارة المعنية بالهجرة في الولاية التي يقيم بها صاحب العمل.

مدة صلاحية السماح بالإقامة لغرض العمل هي التي ينص عليها عقد الإقامة و التي لا يمكن أن تتجاوز:
تسعة أشهر في الجملة لعقد أو عدة عقود عمل موسمي؛
سنة واحدة لعقد عمل متواصل لمدة محددة؛
سنتان لعقد عمل متواصل لمدة غير محددة؛

يجب أن يكون للأجنبي تأشيرة يتسلمها من القنصلية الإيطالية في بلده أو في البلد الذي يقيم فيه, حتى يتمكن من الدخول لغرض العمل.

يمكن تحويل سماح الإقامة لغرض الدراسة أو التكوين المهني إلى سماح إقامة لغرض العمل و ذلك قبل أن تنتهي مدة صلاحيته و بالاستظهار بعقد الإقامة لغرض العمل و في حدود النسب الأخيرة المحددة للدخول إلى إيطاليا.

سماح الإقامة لغرض عائلي يسمح لصاحبه بالقيام بعمل متواصل؛

سماح الإقامة لغرض الحماية الاجتماعية (بند 16 قانون 40/98 ) يسمح لصاحبه بالقتام بعمل متواصل؛

يمكن تجديد سماح الإقامة لمدة تعادل مدة صلاحية السماح الأول.

يطلب الأجنبي تجديد السماح بالإقامة من رئيس الأبحاث العامة للولاية التي يقيم بها , و يكون ذلك قبل 90 يوما من انتهاء صلاحيته إذا كان لغرض العمل المتواصل لمدة غير محددة و قبل 60 يوما إذا كان لغرض العمل المتواصل لمدة محددة و قبل 30 يوما في الحالات الأخرى. و يقع التحري من توفر الشروط اللازمة لتسليمه.

فقدان الأجنبي لعمله لا يمثل سببا لسحب سماح إقامته و لا لعائلته. إذ يمكن للعامل الأجنبي الذي فقد عمله أو استقال من عمله أن يتوجه إلى إدارة الشغل العمومية أو الحرة للبحث عن عمل آخر. و ذلك إلى أن تنتهي مدة صلاحية سماح إقامته, و بصفة عامة لمدة ليست أقل من ستة أشهر. أما بالنسبة للعمل الموسمي فالأمر يختلف.

يجب على الأجنبي, للحصول على خدمات إدارة الشغل أن يوفر:
السماح بالإقامة؛
وثيقة للتعريف الشخصي؛
تصريح بالوضع العائلي إذا كانت له عائلة؛
شهادة الإقامة
الشهادات المهنية و الدراسية.

(يمكن تعويض الثلاثة الوثائق الأخيرة بالتصريح الكتابي الشخصي)

للأجنبي الذي يثبت أنه دخل إلى إيطاليا سنتين على التوالي للقيام بعمل موسمي,و يكون هذا العمل يتكرر كل سنة, الحق في الحصول على سماح إقامة لأكثر من سنة, تكون مدة الصلاحية لهذا السماح بالإقامة ثلاث سنوات مع الإشارة إلى عدد الأشهر المسموح بها في كل سنة. و تسلم التأشيرة للدخول في كل سنة.

عندما يرجع الأجنبي إلى بلده فإنه لا يفقد حقوقه في الضمان الاجتماعي التي بلغها.

يمكن للعمال الأجانب أن يطلبوا الاعتراف بشهادات التكوين المهني التي تحصلوا عليها في الخارج.. يمكن للعامل الأجنبي المشاركة في دروس التكوين المهني و إعادة التهيئة المبرمجة في إيطاليا.. عندما يشارك العامل الأجنبي في بلاده في دروس خاصة مبرمجة لتسهل عملية الإدماج المهني في إيطاليا, تكون له الأولوية في التشغيل عن طريق القائمة المكونة في بلاده.

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3.1.3 التشغيل

يمكن أن يشغل (مثل المواطنين الإيطاليين)الأجانب المسجلين في قائمة خدمات التشغيل العمومية أو الحرة أو الذين يعملون عند صاحب عمل آخر:
لمدة غير محددة أو بعقد عمل له مدة محددة؛
بعقد عمل لفترة من الزمن(مثال: 20 ساعة في الأسبوع)؛
بعقد تربص؛
بعقد الإدماج؛
بعقد الطلب الشخصي؛
بعقد مقسم؛
بمشروع؛

يجب على صاحب العمل الذي يشغل الأجنبي أن يخبره بالرتبة التي سيعمل بها و كل المعلومات المتعلقة بالعمل و نوعيته. كما يجب عليه إعلام إدارة خدمات التشغيل بتشغيله للأجنبي.
الأجانب اللذين لا يعيشون في إيطاليا:

في الإدارة الإقليمية للحكومة في كل ولاية يوجد شباك للمهاجرين, يهتم بتشغيل العمال الأجانب الذين يعملون لمدة غير محددة أو لمدة محددة.

يجب على أي شخص, إيطاليا كان أو أجنبيا, مقيم بصفة قانونية في إيطاليا, يريد تشغيل أجنبي مقيم في إيطاليا أو خارجها لمدة محددة أو غير محددة, أن يقدم إلى شباك الولاية المقيم فيها ما يلي:
مطلب شخصي للموافقة على العمل؛
وثائق تبين إمكانية توفير السكن اللائق للأجنبي؛
اقتراح عقد إقامة يحترم العقد الجماعي القومي للعمل و يحتوي على تكفل صاحب العمل بضمان مصاريف عودة العامل الأجنبي إلى البلد القادم و منه؛
تعهد بإعلام السلطات المعنية بكل تغيير في علاقة العمل؛

إذا لم يكن يعرف العامل الذي سيشغله, فإنه باستطاعة صاحب العمل الإيطالي أو الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إيطاليا, أن يطلب الموافقة للعمل لواحد من الأجانب المسجلين في القائمة الخاصة لدى بلده الأصلي و الذي له اتفاقيات متبادلة مع إيطاليا. و في هذه الحالة يجب عليه أن يتقدم:
بوثائق تبين قدرته على ضمان المسكن اللائق للعامل الأجنبي؛
اقتراح عقد إقامة يحترم العقد الجماعي القومي للعمل و يحتوي على تكفل صاحب العمل بضمان مصاريف عودة العامل الأجنبي إلى البلد القادم و منه؛

في كل الحالتين يقوم موظفي شباك المهاجرين بإعلام إدارة التشغيل للولاية التي يقيم فيها صاحب العمل أو الذي يقطن فيه أو الذي توجد فيه إدارة عمله, بالطلب الذي قدم لها. إدارة التشغيل تقوم بدورها بعملية توزيع طلب العمل هذا على كل المساحة الوطنية, و إذا مر عشرون يوما بدون أن يتقدم أحد من المواطنين لذلك العمل, تعلم الإدارة السلطات الإقليمية بما بالنتيجة التي توصلت إليها, و التي تعلم بدورها صاحب العمل بتلك النتيجة.

يسلم شباك المهاجرين, بعد سماعه لرئيس المباحث العامة, و في ظرف أربعون يوما من تقديم الطلب, يسلم الموافقة. و بطلب من صاحب العمل يقوم شباك المهاجرين بالاتصال بالقنصلية المعنية لإخبارهم بالأمر. للموافق على العمل المتواصل صلاحية لمدة ستة أشهر تبدأ من يوم تسليمها.

تسلم القنصلية الموجودة في بلد العامل الأجنبي تأشيرة الدخول و معها الرقم الضريبي الذي تعلمه لشباك المهاجرين في إيطاليا, و ذلك بعد القيام بتحرياتها الاعتيادية. و يجب على الأجنبي و في ظرف ثمانية أيام من دخوله إلى إيطاليا الذهاب إلى شباك المهاجرين لتوقيع عقد الإقامة.
في حالة العمل الموسمي:

يجب على أي شخص, إيطاليا كان أو أجنبيا, مقيم بصفة قانونية في إيطاليا, يريد تشغيل أجنبي في عمل موسمي, أن يقدم طلب شخصي إلى شباك الولاية المقيم فيها.

إذا لم يكن يعرف الأجنبي فيجب أن يحتوي الطلب على ما يلي:
وثائق تبين قدرته على ضمان المسكن اللائق للعامل الأجنبي؛
اقتراح عقد إقامة يحترم العقد الجماعي القومي للعمل و يحتوي على تكفل صاحب العمل بضمان مصاريف عودة العامل الأجنبي إلى البلد القادم و منه؛

يجب الإعلام الفوري لإدارة التشغيل و التي تتحرى بدورها و في ظرف خمسة أيام من عدم وجود أي عامل إيطاليا أو ينتمي إلى الاتحاد يكون يرغب في هذا العمل الموسمي.

يسلم شباك المهاجرين الموافقة بعد 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب من قبل صاحب العمل, يمكن أن تمتد هذه المدة إلى عشرون يوما.

تكون للعامل الأجنبي الذي يرجع إلى بلده الأصلي عند نهاية مدة صلاحية السماح بالإقامة, الأولوية في العودة إلى إيطاليا للقيام بعمل موسمي. و يعطيه ذلك إمكانية تحويل السماح بالإقامة للعمل الموسمي إلى سماح بالإقامة لعمل متواصل لمدة محددة أو غير محددة, دائما في حالة توفر الشروط المطلوبة.

3.1 ACCESSO AL LAVORO
Elementi generali
Il contratto di soggiorno
Assunzione
3.1.1 ELEMENTI GENERALI

La Repubblica Italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri e alle loro famiglie, purché regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Annualmente il governo, con uno specifico decreto stabilisce le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno.

I Visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto nel limite delle quote stabilite nell'anno precedente.

Per l'accesso al lavoro dello straniero è necessario innanzitutto essere in possesso di quei ********i che consentono l'ingresso in Italia:
passaporto (o ********o equipollente);
visto di ingresso;
permesso di soggiorno;

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato in presenza del contratto di soggiorno per lavoro.

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3.1.2 IL CONTRATTO DI SOGGIORNO

Il Contratto di soggiorno per lavoro subordinato deve necessariamente contenere:
la garanzia da parte del datore di lavoro di un adeguato alloggio per il lavoratore;
l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza

Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'immigrazione della Provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro.

La durata del permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
per uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di 9 mesi;
per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di 1 anno;
per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di 2 anni;

Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve avere il visto rilasciato dal consolato italiano presso lo stato di origine o di stabile residenza.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione può essere convertito, prima della sua scadenza con la stipula del contratto di soggiorno per lavoro, in permesso di lavoro per motivi di lavoro se vi è disponibilità nella quota prevista per i nuovi ingressi

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi per l'impiego, per lo svolgimento di un lavoro subordinato.

Anche il permesso di soggiorno ottenuto per sottrarsi a situazioni di violenza o grave sfruttamento (art. 16 L. 40/98) consente l'accesso ai servizi per l'impiego, per lo svolgimento di un lavoro subordinato.

Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sessanta giorni prima per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero ed ai suoi familiari. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può, per trovare un nuovo lavoro, ricorrere ai servizi per l'impiego, pubblici o privati, fino alla scadenza della validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

Per accedere ai servizi per l'impiego, lo straniero deve produrre:
permesso di soggiorno;
********o di riconoscimento;
stato di famiglia, se si hanno familiari a carico;
certificato di residenza;
titoli di studio e attestati professionali.
(gli ultimi tre ********i possono essere sostituiti con l'autocertificazione)

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale. Questo permesso ha una durata massima di tre anni con l'indicazione per ogni anno del numero di mesi consentiti. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.

Se il lavoratore straniero rientra nel proprio paese conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati.

I lavoratori stranieri possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica Italiana.

Se il lavoratore straniero partecipa nel paese d'origine a specifici corsi organizzati per favorirne l'inserimento professionale in Italia, acquista titoli di preferenza per le assunzioni con le liste istituite nel proprio paese.

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3.1.3 ASSUNZIONE

Gli stranieri regolarmente iscritti ai servizi per l'impiego, pubblici o privati, o già occupati presso un altro datore di lavoro, possono essere assunti (come i cittadini italiani):
a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a termine,
con contratto di lavoro a tempo parziale,
con contratto di apprendistato,
con contratto di inserimento,
con contratto a chiamata,
con contratto ripartito,
a progetto

Il datore di lavoro che assume lo straniero è tenuto a consegnare al lavoratore stesso, contestualmente all'assunzione, le generalità del lavoratore e le mansioni per le quali è stato assunto. Entro 5 giorni, poi deve dare comunicazione dell'avvenuta assunzione ai Servizi per l'impiego.
STRANIERI CHE NON VIVONO IN ITALIA

In ogni provincia è istituito presso l'Ufficio Territoriale di Governo (la ex Prefettura), uno Sportello Unico per l'immigrazione, che si occupa dell'assunzione di lavoratori stranieri sia che vengano assunti a tempo determinato e sia che lo siano a tempo indeterminato.

Chiunque, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, voglia assumere a tempo determinato o indeterminato uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello della provincia di residenza
la richiesta nominativa di nullaosta al lavoro;
un'idonea ********azione relativa a come garantirà l'alloggio al lavoratore;
la proposta di contratto di soggiorno, che deve rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e contenere l'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spse di ritorno dello straniero nel paese di provenienza;
una dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione relativa al rapporto di lavoro.

Se non conosce lo straniero che intende assumere, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere il nullaosta al lavoro di uno straniero iscritto nelle apposite liste eventualmente istituite nel paese di origine a seguito di accordi bilaterali tra l'Italia e quel paese. In questo caso dovrà comunque presentare:
un'idonea ********azione relativa a come garantirà l'alloggio al lavoratore;
la proposta di contratto di soggiorno, che deve rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e contenere l'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza.

In entrambi i casi lo Sportello Unico per l'immigrazione comunica la richiesta al centro per l'impiego della provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente. Il centro per l'impiego provvede a diffondere l'offerta di lavoro sull'intero territorio nazionale e se, passati venti giorni, non risulta presentata alcuna domanda per quel lavoro da parte di un lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette all'ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro.

Lo sportello unico per l'immigrazione, sentito il Questore, entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta rilascia il nullaosta e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette (anche via internet) la ********azione agli uffici consolari. Il nullaosta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

Gli uffici consolari del paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato allo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nullaosta per la firma del contratto di soggiorno.
IN CASO DI LAVORO STAGIONALE

Chiunque, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, intenda assumere per un lavoro stagionale uno straniero, deve presentare una richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza.

Se non conosce direttamente lo straniero, la richiesta, contenente:
un'idonea ********azione relativa a come garantirà l'alloggio al lavoratore;
la proposta di contratto di soggiorno, che deve rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e contenere l'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza;

Deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni, l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto.

Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia l'autorizzazione passati dieci giorni dalla comunicazione e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

Il lavoratore stagionale, se ha rispettato le indicazioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza dello stesso, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni


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